Adeguati assetti: che cosa chiede l'articolo 2086 del codice civile, e chi li deve avere
12 ottobre 2026, ore 09:34
«Adeguati assetti» è l'espressione con cui il codice civile chiede a ogni impresa organizzata in società di accorgersi in tempo se sta andando verso la crisi.
La norma chiede di vedere la crisi prima che arrivi
La regola sta nel secondo comma dell'articolo 2086 del codice civile, aggiunto dal decreto legislativo 14 del 2019, cioè il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Dice così: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale».
Tradotto, l'assetto ha tre parti:
- organizzativo: chi fa che cosa, chi decide e chi ne risponde;
- amministrativo: il percorso con cui i dati nascono in azienda e arrivano in tempo a chi decide;
- contabile: una contabilità tenuta in modo da dare numeri affidabili ogni mese, non solo alla chiusura del bilancio.
La continuità aziendale è la capacità dell'impresa di andare avanti pagando i propri debiti alle scadenze.
Li deve avere ogni società, nella misura delle sue dimensioni
Il dovere vale per la società per azioni come per la piccola srl, e anche per le società di persone, ciascuna in proporzione alle sue dimensioni; a costruire l'assetto sono gli amministratori. All'imprenditore individuale lo stesso decreto, all'articolo 3, chiede «misure idonee» a rilevare per tempo la crisi e a farvi fronte.
Adeguato vuol dire che guarda almeno un anno avanti
L'articolo 3 dello stesso decreto dice che l'assetto deve permettere di rilevare gli squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, e di verificare che i debiti siano sostenibili e che l'impresa possa continuare «almeno per i dodici mesi successivi». Lo stesso articolo elenca i segnali da cogliere prima che la crisi sia evidente:
- stipendi: retribuzioni arretrate da almeno trenta giorni per oltre la metà del monte stipendi di un mese;
- fornitori: debiti scaduti da almeno novanta giorni che superano quelli ancora da pagare nei termini;
- credito: debiti verso banche e finanziarie scaduti, o fidi superati, da oltre sessanta giorni, se insieme valgono almeno il cinque per cento di tutto quanto dovuto a loro;
- enti pubblici: debiti che superano le soglie oltre le quali l'ente creditore deve avvisare l'imprenditore, fissate dall'articolo 25-novies dello stesso decreto.
Le soglie degli enti pubblici sono quattro:
- INPS: contributi in ritardo da oltre novanta giorni, se superano sia il 30 per cento di quelli dovuti l'anno prima sia 15.000 euro;
- INAIL: premi assicurativi scaduti da oltre novanta giorni, per più di 5.000 euro;
- Agenzia delle Entrate: IVA dichiarata e non versata, sopra i 5.000 euro e pari almeno al 10 per cento del volume d'affari dell'anno prima, cioè del fatturato dichiarato ai fini IVA; oltre i 20.000 euro l'avviso parte in ogni caso;
- Agenzia delle Entrate-Riscossione: debiti che gli enti creditori, come il Fisco o l'INPS, hanno già passato a questa agenzia perché li incassi, scaduti da oltre novanta giorni: sopra 100.000 euro per l'imprenditore individuale, 200.000 per le società di persone e 500.000 per tutte le altre società.
Per la verifica dei dodici mesi la legge non scrive un numero. Chiede però che le risorse bastino a pagare i debiti, e quindi, in pratica, che il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) sia almeno pari a 1. Il DSCR è il rapporto fra le risorse dei dodici mesi successivi e quanto nello stesso periodo uscirà fra interessi sui debiti e rate di capitale dei mutui. Le risorse sono la cassa che la gestione produrrà, al netto degli investimenti, più la liquidità sui conti all'inizio del periodo e la parte del fido di cassa non ancora usata. Con un DSCR pari a 1 le risorse coprono esattamente interessi e rate; sotto 1 non bastano, e la verifica chiesta dal Codice non è superata.
Un esempio. Un'azienda di serramenti fattura 17 milioni. Nell'anno che viene la gestione dovrebbe generare 750.000 euro di cassa, già tolti gli investimenti, e all'inizio dell'anno fra liquidità sui conti e fido non usato ci sono altri 150.000 euro. Le risorse sono quindi 900.000 euro, mentre fra interessi e rate di capitale dei mutui ne usciranno 1.000.000. Il DSCR è 0,9: la verifica non è superata. Il codice civile chiede agli amministratori di attivarsi «senza indugio», prima che compaiano i segnali elencati sopra. Fra le strade possibili c'è chiedere alle banche di allungare la durata dei mutui: la rata di ogni anno si abbassa, scendono le uscite che il DSCR confronta con le risorse, e il rapporto sale.
L'errore tipico è scambiare l'assetto per un fascicolo
Lo sbaglio più frequente è pensare che bastino un organigramma, un mansionario e qualche procedura scritta, mentre i numeri arrivano una volta all'anno con il bilancio. Un assetto così è in ordine sulla carta e mostra i problemi solo quando i ritardi con fornitori e banche sono già cominciati.
Il cuore dell'assetto adeguato di una PMI è un controllo di gestione fatto bene.
La prima prova da fare sui propri conti è una domanda: esiste una previsione di cassa dell'anno successivo, aggiornata ogni mese con i dati reali? Senza quella previsione, la verifica chiesta dall'articolo 3 non si può fare.

